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TENTARE DI DERUBARE UNA PERSONA ADDORMENTATA È FURTO CON DESTREZZA.

  • Immagine del redattore: Avv. Domenico Buccafurri
    Avv. Domenico Buccafurri
  • 10 mar 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

La Suprema Corte di Cassazione (Cass., Pen., IV Sez, Sent. n. 7924 del 1 marzo 2021) è tornata ad esprimersi sull’aggravante della destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, c.p.), chiarendo le modalità che consentono di ritenere aggravato il reato di furto in danno di una persona distratta.


LA VICENDA.


Il ricorrente, mentre viaggiava su di un mezzo di trasporto pubblico urbano, si era accorto del fatto che un altro passeggero si era addormentato, e, pertanto, decideva di approfittare di questa circostanza per tentare di derubarlo.

L’azione non andava a buon fine, atteso che il passeggero addormentato, sentendosi frugare con insistenza all’interno della giacca, si risvegliava ed impediva di fatto al borseggiatore di farla franca con la refurtiva.

La Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato il ricorrente, recidivo, per il reato di furto tentato e pluriaggravato dalla destrezza e dal fatto di essere stato messo in atto su di un mezzo di trasporto pubblico urbano.

Veniva, pertanto, proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, articolato su 2 motivi: la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4, del Codice Penale per l’assenza dell’aggravante della destrezza ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Secondo la tesi del ricorrente, il tentato furto non era stato, infatti, caratterizzato da una particolare abilità o astuzia, ma soltanto dal fatto di aver approfittato della “distrazione” della vittima, che si era, appunto, addormentata su di un mezzo pubblico.


LA DECISIONE E LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE.


La Cassazione ha ritenuto di non dover accogliere le doglianze del ricorrente ed ha, pertanto, rigettato il relativo ricorso per le seguenti ragioni.

Secondo gli Ermellini, la decisione emessa in appello è corretta, in quanto nelle motivazioni di quest’ultimo provvedimento sono state puntualmente specificate le modalità di esecuzione del tentativo di furto da parte del reo.

Quest’ultimo, infatti, non si sarebbe semplicemente limitato ad approfittare della “distrazione” della vittima, alla quale si è avvicinato in maniera “artata” – dunque, con l’inganno – utilizzano, altresì, il braccio coperto da un giubbotto per frugare all’interno della giacca del malcapitato, senza che gli altri passeggeri presenti potessero accorgersi di alcunché.

La condotta, così come innanzi descritta, è stata, infatti, ritenuta connotata da una “particolare astuzia, abilità e avvedutezza”, come già chiarito in precedenza dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Pen. S.U., Sent. n. 34090 del 12 luglio 2017), idonea a sorprendere, diminuire ed impedire che la vittima potesse accorgersi delle “manovre” del borseggiatore, che, pertanto, non si limita ad approfittare della disattenzione o della trascuratezza altrui.

Infine, è risultata corretta secondo la Cassazione la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere il beneficio delle attenuanti generiche al ricorrente, a causa della sua “spiccata capacità a delinquere” dovuta ai numerosi precedenti penali, alle molteplici fughe dagli arresti domiciliari, ivi compresa quella messa in atto prima dell’udienza di convalida.

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