Sì al risarcimento dei danni se la buca è ricoperta d'acqua.
- Avv. Domenico Buccafurri

- 11 lug 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 16 lug 2020

Con Ordinanza n. 14095 del 7 Luglio 2020, la Suprema Corte di Cassazione (sesta sezione) ha confermato il diritto al risarcimento per i danni meccanici riportati da un’automobile, in seguito all'urto della ruota anteriore destra con una buca ricoperta d’acqua su di un tratto di strada non illuminato, e per le lesioni personali subite dagli occupanti del veicolo, che in occasione del sinistro venivano sbalzati contro le portiere dello stesso.
Secondo gli Ermellini è corretta la decisione assunta dal Tribunale di La Spezia in sede di appello, che ribaltando la sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Sarzana al risarcimento dei danni.
Oltre all'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali, la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che le deduzioni dell'Amministrazione comunale non si confrontavano con le argomentazioni della Sentenza del Tribunale relativamente alla formazione di di un giudicato interno sul fatto storico (ossia l’urto della macchina in circolazione con una buca ricoperta d’acqua).
A ciò si aggiunge, altresì, che il Comune non ha contestato le caratteristiche della “buca” (ossia le dimensioni 60 X 50 cm e la profondità di 12 cm), mentre il giudizio di prevedibilità di una buca ricoperta d’acqua su di un tratto di strada non illuminato è una valutazione di fatto, e, pertanto, è insindacabile innanzi alla Suprema Corte.
Del tutto ipotetico, inoltre, è stato ritenuto il riferimento alla presunta velocità sostenuta da parte del conducente, specie se confrontato con i danni materiali subiti dal veicolo.
Infine, le censure mosse dal Comune riguardo ai danni subiti dagli occupanti il veicolo sono state ritenute infondate, in quanto il consulente tecnico ha ritenuto compatibili le lesioni con la dinamica del sinistro.





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