Strisce pedonali: va risarcito il pedone investito che attraversa la strada.
- Avv. Domenico Buccafurri

- 1 set 2020
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Con una recente Ordinanza (Cass. Civ., Sez. Sesta, Ord. n. 17989 del 28 agosto 2020), la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità dell’automobilista nel caso di investimento di pedoni sulle strisce pedonali.
La vicenda.
Il fatto trae origine dall'investimento causato da un automobilista e costato la vita a 2 pedoni, marito e moglie, i quali, scesi dall'autovettura, sono stati violentemente attinti mentre erano intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.
In primo grado, il Tribunale di Roma aveva ritenuto che i due coniugi fossero responsabili del sinistro (concorso colposo) nella misura del 30%.
Tale decisione veniva ribaltata dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma, per effetto della quale l’automobilista veniva dichiarato come l’unico responsabile del sinistro, e, quindi, obbligato a risarcire gli eredi delle vittime.
I motivi di ricorso e le motivazioni della Cassazione.
Avverso la Sentenza del Giudice d’appello, ricorre l’automobilista sulla base di un unico motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza concernente la posizione in cui era ferma l'autovettura dalla quale erano scesi i due coniugi rimasti uccisi.
Il motivo viene ritenuto dagli Ermellini parzialmente inammissibile, in quanto non adeguatamente motivato, ed in parte infondato.
Osserva, infatti, la Cassazione che la Corte d’Appello di Roma aveva adeguatamente ricostruito il sinistro, esponendo che i due pedoni, scesi da un’automobile, si trovavano sulle strisce pedonali nell'intento di attraversare la strada.
Per tali ragioni, i pedoni investiti avevano il diritto di precedenza sulle automobili che sopraggiungevano nei pressi delle strisce pedonali e, che, pertanto le autovetture stesse erano obbligate a fermarsi.
Stando così le cose, il ricorrente è stato giustamente ritenuto l’unico responsabile del sinistro, in quanto avrebbe dovuto fermarsi e consentire alle vittime di attraversare la strada, a nulla valendo il fatto che gli stessi pedoni fossero scesi da un’automobile ferma in prossimità delle strisce pedonali.
Secondo gli Ermellini, pertanto, la pronuncia della Corte d’Appello di Roma può definirsi corretta, in quanto conforme all'orientamento della Cassazione (Cass. n. 20949 del 30/09/2009 Rv. 610087 — 01).
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