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Mantenimento del figlio non riconosciuto dal padre: la madre deve essere rimborsata.

  • Immagine del redattore: Avv. Domenico Buccafurri
    Avv. Domenico Buccafurri
  • 7 ago 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

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Come è noto, il nostro Legislatore impone ai genitori, anche se non uniti in matrimonio (come nel caso delle coppie conviventi o di fatto), l’obbligo di istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, sulla base di un criterio proporzionale che tiene conto delle rispettive sostanze, nonchè della capacità di lavoro professionale o casalingo (artt. 147, 148 e 316bis del Codice civile).

Occorre, tuttavia, fare delle precisazioni.

Se il figlio è stato concepito in costanza di matrimonio, si presume, per legge, che il padre sia il marito della madre, e, quindi, il riconoscimento, può essere effettuato indifferentemente da uno solo dei coniugi.

Quando, invece, il bambino nasce da genitori non sposati, è necessario che venga riconosciuto da entrambi ai fini della attribuzione della maternità e paternità.

A questo punto viene da chiedersi: su chi grava l’obbligo di mantenimento quando il riconoscimento è effettuato da un solo genitore (in genere la mamma)?

Quest’ultima si ritroverà a dover provvedere da sola alle relative spese di mantenimento, potendo, tuttavia, agire in giudizio per richiedere il riconoscimento della paternità ed intraprendere, da tale momento, l’azione per il rimborso di quanto anticipato fin dalla nascita del figlio.

Questo principio è stato, recentemente, confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Ord. n. 16561 del 31.07.2020).

Con tale pronuncia, la Cassazione, infatti, ha cassato con rinvio la Sentenza della Corte d’Appello di Roma, con la quale era stato rigettato l’appello proposto da una donna finalizzato alla richiesta di rimborso, nei confronti del padre, delle spese sostenute per il mantenimento del figlio fin dal momento della nascita.

La Corte ha ribadito che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, in favore dell’unico genitore che lo ha riconosciuto, può essere azionato “dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale”, atteso che da tale momento inizia a decorrere la prescrizione decennale (ex multis, Cass. n. 7986-14, Cass. n. 15756-06, Cass. n. 23596-06).

Gli Ermellini hanno, inoltre, chiarito che tale principio non viene meno nel caso in cui l’azione di regresso, ossia quella tendente ad ottenere il rimborso, sia esperita unitamente all’azione per il riconoscimento giudiziale della paternità.

Tale rimedio consente, del resto, alla la madre, ritenuta soggetto più debole in quanto da sola ha provveduto integralmente al mantenimento del figlio, di precostituirsi il titolo, che, comunque, sarà “eseguibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza” che accerta la paternità naturale, ossia nel momento in cui quest’ultimo provvedimento diviene definitivo e non può essere più oggetto di impugnazione.

Afferma, infatti, la Suprema Corte che l’obbligo del padre di mantenere il figlio si estende anche al periodo il precedente alla dichiarazione di paternità, e non solo a quello successivo alla detta dichiarazione, poichè sin dalla nascita il bambino ha diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori.


Vai al testo integrale del provvedimento (Cass. Civ., Ord. n. 16561 del 31.07.2020), clicca sul link:


 
 
 

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