top of page

IL LAVORATORE PUO’ RIFIUTARE DI VACCINARSI CONTRO IL COVID?

  • Immagine del redattore: Avv. Domenico Buccafurri
    Avv. Domenico Buccafurri
  • 25 feb 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

ree

Come è noto, la campagna vaccinale contro l’infezione da coronavirus è già in atto da un po’ di tempo, e per questo motivo cominciano a sorgere i primi interrogativi sull’obbligatorietà di sottoposizione al vaccino per i lavoratori dipendenti, atteso che, secondo alcuni esperti di diritto costituzionale, occorrerebbe una norma di legge approvata dal Parlamento che imponga espressamente tale trattamento sanitario.

È pur vero, tuttavia, che il datore di lavoro potrebbe richiedere al proprio dipendente di vaccinarsi, e non soltanto al fine della tutela della salute del lavoratore invitato a tale trattamento, ma anche per tutelare la salute di altre persone, come clienti o committenti, che potrebbero trovarsi all’interno dell’azienda.


Quali accorgimenti potrebbe adottare il datore di lavoro?


In tale ipotesi, il datore di lavoro potrebbe consentire al lavoratore di prestare l’attività lavorativa da remoto (smart working) ovvero in isolamento, oppure un temporaneo mutamento di mansioni, sempre che tali modalità ben si adattino alle mansioni del dipendente.

Orbene, non essendo sempre possibile lavorare in queste modalità, il datore di lavoro, responsabile nei confronti dei lavoratori e delle altre persone che accedono all’azienda, oltre che impedire ritardi nella produzione, potrebbe in un certo modo “imporre” al lavoratore di vaccinarsi contro il COVID-19.

Ed infatti, l’art. 2087 del Codice Civile recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità̀ del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità̀ fisica e la personalità̀ morale dei prestatori di lavoro.”.


Quali potrebbero essere le conseguenze per il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi?


Allo stato sono state paventate alcune ipotesi, in quanto la questione non è di facile risoluzione, non essendo ancora arrivata all’attenzione dei giudici.

Il datore di lavoro potrebbe disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure di cui all’art. 42, D.lgs. n. 81/2008, così come richiamato dall’art. 279, comma 2, del medesimo decreto.

Ma non solo.

Il lavoratore potrebbe essere adibito a mansioni diverse, anche inferiori, da quelle per le quali è stato assunto, mantenendo inalterata la retribuzione e la qualifica e la qualifica originaria.

Un’altra possibilità per il datore di lavoro potrebbe anche essere quella della sospensione senza il diritto alla retribuzione, in quanto il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi potrebbe essere considerato temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto.

Infine, il datore di lavoro potrebbe persino intimare il licenziamento (secondo alcuni per motivi disciplinari, secondo altri per giusta causa, secondo altri ancora per giustificato motivo oggettivo).

In quest'ultimo caso, come anche nel caso della sospensione, il lavoratore ben potrebbe impugnare innanzi al Giudice del Lavoro la sanzione inflittagli dal datore di lavoro.


Commenti


Post: Blog2 Post

AVVOCATO DOMENICO BUCCAFURRI

Modulo di iscrizione

Tel. 099.9944763 - Cell. 380.7968240

099.9944763

Via Roma, 18, 74122 Talsano (TA)
C.F. BCCDNC75S04L049I
P.IVA 03115120739

  • facebook

©2020 by Avvocato Domenico Buccafurri. Proudly created with Wix.com

bottom of page