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Il gratuito patrocinio: che cos’è e a chi spetta.

  • Immagine del redattore: Avv. Domenico Buccafurri
    Avv. Domenico Buccafurri
  • 2 feb 2021
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 13 mar 2021


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Chi vuol agire in giudizio oppure difendersi nel corso dello stesso ha necessariamente bisogno di un avvocato per farlo, ed ovviamente per usufruire di tale assistenza dovrà provvedere a pagarne il relativo compenso.

Cosa succede allora se un individuo non dispone di sufficienti risorse economiche?

A tal proposito è stato previsto con il D.P.R. n. 115/2002 il c.d. Patrocinio a spese dello Stato (meglio noto come Gratuito Patrocinio) che consente alle persone meno abbienti di essere difesi e rappresentati da un avvocato a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio civile, penale, amministrativo tributario e contabile, sempre che le sue ragioni non siano manifestamente infondate.

In questo modo sarà lo Stato a retribuire l’avvocato per l’attività da questi prestata in favore della persona ammessa al gratuito patrocinio, in attuazione del disposto di cui agli art. 3 e 24 della nostra Costituzione, così da assicurare ai meno abbienti di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

L’ammissione a tale istituto può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio, tuttavia, se il beneficiario rimane soccombente (cioè perde la causa), non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.


A CHI SPETTA IL BENEFICIO?


L’ammissione può essere concessa:


- ai cittadini italiani;

- ai cittadini stranieri o agli apolidi (purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale);

- enti ed associazioni senza scopo di lucro.


Ne sono invece esclusi coloro che sono stati condannati in via definitiva per i seguenti reati:


- associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973, n.43);

- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.74 comma 1 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309);

- traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art.80;

- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.


QUAL È IL LIMITE REDDITUALE?


Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che l’istante sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (D.M. n. 24 del 30 gennaio 2021).

Il limite reddituale è aggiornato con decreto ministeriale ogni 2 anni, tenendo conto della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


COME SI CALCOLA IL LIMITE REDDITUALE?


Il reddito complessivo del richiedente è composto da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili.

La Cassazione ha chiarito che si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, di modo che si possa stabilire chi ha diritto o meno di essere ammesso al relativo beneficio (Cass. Ord. 24378/2019).

Per il computo del limite reddituale non si tiene conto solo dei redditi del richiedente, ma anche di quelli di quei soggetti che coabitano stabilmente con lo stesso (coniuge, figli, etc.).

Pertanto vengono sommati i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

Si tiene conto, invece, solo del reddito del richiedente:

- quando gli interessi sono in conflitto con quelli di un altro soggetto della famiglia (ad. es. separazione personale dei coniugi);

- se l’oggetto del giudizio riguarda i diritti della personalità (ad es., il diritto al nome, all’immagine, etc.).

Nel caso di un processo penale il limite reddituale di 11.746,68 è innalzato, ai sensi dell’art. 92 DPR 115/2002, di € 1.032,91 per ogni componente familiare convivente.

Ad esempio, se il richiedente ha 2 familiari conviventi il limite reddituale sarà di € 13.812,50.


CASI PARTICOLARI DI ESENZIONE DAL LIMITE REDDITUALE.


Vi sono delle ipotesi specifiche per le quali il Legislatore ha previsto che il richiedente possa beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato a prescindere dall’entità del reddito.

In particolare l’art. 76, D.P.R. n. 115/2002, prevede:

- la persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies), stalking o atti persecutori (art. 612-bis), e, se commessi nei confronti di minori, dai reati di riduzione in schiavitù (artt. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

- il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

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