Il datore di lavoro deve risarcire il lavoratore che cade da una scala.
- Avv. Domenico Buccafurri
- 12 lug 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 7 ago 2020

Con Sentenza n. 14082 del 7 Luglio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha confermato il diritto al risarcimento danni per un lavoratore caduto da una scala a pioli, sistemata dal datore di lavoro all'interno di una buca al fine di consentire l'accesso allo scantinato ove venivano effettuati i lavori.
Le motivazioni che hanno indotto la Cassazione a rigettare il ricorso del datore di lavoro si fondano sul fatto che il lavoratore, oltre ad aver provato il danno subìto, ha, altresì, dimostrato la c.d. “nocività dell’ambiente di lavoro”, ossia l’omissione di specifiche misure di sicurezza imposte non soltanto dalla legge, ma anche dalle “dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento”.
Ed infatti, secondo gli Ermellini il datore di lavoro deve predisporre non soltanto “tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico”, ma deve anche accertarsi e vigilare che tali misure siano effettivamente utilizzate dal lavoratore.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, infatti, il mancato utilizzo delle scale di marmo non è stata considerata una circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, il quale doveva anche impedire di utilizzare la scala a pioli.
La responsabilità del datore di lavoro è stata ritenuta, inoltre, sussistente in quanto, a seguito dell’infortunio occorso al lavoratore, l’ingresso attraverso la buca è rimasto accessibile agli altri lavoratori mediante l'utilizzo di una scala fissa in legno con corrimano, che, nel frattempo, era stata installata in sostituzione di quella a pioli, a dimostrazione, pertanto, della necessità di un accesso per quella via ai locali interrati.
Vai al testo integrale del provvedimento (Cass. Sez. Lavoro, Sent. n. 14082 del 7 luglio 2020), clicca sul link:
Comments