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Autovelox posizionato su senso di marcia contrapposto: il verbale è illegittimo.

  • Immagine del redattore: Avv. Domenico Buccafurri
    Avv. Domenico Buccafurri
  • 28 lug 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 7 ago 2020


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La vicenda trae origine da un verbale di accertamento relativo alla violazione del limite di velocità ex art. 142 CDS (Codice della Strada), per effetto del rilevamento effettuato da un autovelox collocato sul senso di marcia opposto rispetto a quello previsto dal decreto prefettizio.

In primo grado il Giudice di Pace di Isernia accoglieva l’opposizione ed annullava il verbale di accertamento.

La decisione veniva, altresì, confermata in appello dalla Sentenza del 13.07.2017 del Tribunale di Isernia, in quanto “l'autovelox era stato illegittimamente apposto sul lato destro mentre il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento sul lato sinistro della carreggiata”.

Secondo il Tribunale di Isernia, inoltre, a nulla valeva la nota dell’ANAS con la quale veniva chiarito che il decreto prefettizio consentiva l’installazione dell’autovelox in entrambi i sensi di marcia.

Avverso alla Sentenza del Tribunale di Isernia, veniva proposto ricorso per cassazione articolato su n. 2 motivi ritenuti entrambi inammissibili dagli Ermellini per le seguenti motivazioni:

· la mancata ammissione della prova testimoniale veniva ritenuta priva del carattere di specificità, in quanto non erano state trascritte dal ricorrente le circostanze poste a fondamento della prova stessa, così da permettere il controllo sulla rilevanza e decisività dei fatti da provare (ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16214; Cassazione civile sez. II, 14/01/2019, n.598);

· in caso di accertamento effettuato da un autovelox collocato nel senso di marcia opposto a quello previsto dal decreto prefettizio, il relativo verbale di contestazione elevato deve essere annullato perchè viziato da “illegittimità derivata”, ossia dalla mancata adozione di un provvedimento autorizzativo, a nulla valendo le note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente Pubblica Amministrazione (ex multis Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, n.12309);

· la Sentenza impugnata non è viziata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il Tribunale di Isernia ha esaminato il contestato fatto decisivo relativo al superamento del limite di velocità eseguito tramite l’autovelox.


Vai al testo integrale del provvedimento (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 15760 Anno 2020), clicca sul link:









 
 
 

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